Art. 32.
(Ordinamenti di categoria).

      1. Nell'esercizio della delega prevista all'articolo 37 e con i regolamenti di cui all'articolo 38, il Governo provvede ad adeguare alle disposizioni della presente legge l'ordinamento di categoria delle professioni indicate nell'allegato A annesso alla presente legge, anche al fine di procedere alla unificazione tra Ordini relativi a professioni le cui attività riguardano uno stesso settore economico o sociale nonché al riordino degli albi al fine di inserire le professioni di cui all'allegato B annesso alla presente legge qualora venga accertata l'omogeneità dei percorsi formativi.

      2. Con la procedura di cui al comma 1 si provvede, altresì, alle successive modificazioni e integrazioni degli ordinamenti di categoria, con cadenza almeno decennale, anche al fine di verificarne la rispondenza all'interesse generale di cui all'articolo  15.